Procedure per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti

logo erCon la Determina n.16842/2011, la Regione Emilia-Romagna ha adottato nuove procedure per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare. Le pratiche sanitarie relative alla registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare , del settore dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e del settore della riproduzione animale , non possono più essere presentate all’AUSL competenti sul territorio. Le pratiche dovranno essere inviate  allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di competenza. La modulistica da utilizzare è quella allegata alla Determinazione Regione Emilia Romagna n° 16842 del 27.12.2011 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive invierà la pratica telematicamente alla AUSL quale Ente competente  alla verifica, al controllo per le notifiche di registrazione e rilascio relativi atti  autorizzativi per gli atti di riconoscimento o autorizzazione.

Eventuali richieste di chiarimenti o notifiche di atti autorizzativi saranno inoltrate dal Suap alla casella di posta elettronica certificata del richiedente o di suo delegato.

 

pdf button TESTO COMPLETO DELLA DETERMNA REGIONALE 16842 del 27.12.2011

 

 


PROCEDURA DI “REGISTRAZIONE”

factoryLa registrazione avviene a seguito di notifica corredata dai documenti richiesti nei moduli modello A1, A1 bis distributori automatici, A2 SOA, A3 settore dei mangimi, A4 richiesta numero di registrazione per settore mangimi. La documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria  in relazione all’attività svolta, viene inviata in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Il SUAP provvede all’inoltro telematico della documentazione al DSP dell’AUSL  competente, il quale adotta modalità telematiche di ricevimento e trasmissione. Il DSP dell’AUSL competente provvede alla registrazione delle informazioni atte a costituire l’anagrafe delle imprese/stabilimenti/strutture/veicoli interessati. La registrazione non è soggetta a rinnovo. Eventuali comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP.

Ogni operatore del settore alimentare notifica ciascuno stabilimento/struttura/veicolo posto sotto il proprio controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, somministrazione, distribuzione e trasporto  tramite presentazione del modello A1/A1 bis:

– al SUAP del Comune  dove ha sede operativa l’attività, per le attività  svolte in sede fissa;

– al SUAP del Comune dove ha la residenza il titolare della ditta individuale o ha sede legale la società, per le altre attività con sede non fissa (ambulanti, mezzi di trasporto, distributori automatici, ecc).

L’operatore del settore alimentare, già registrato, che intende apportare aggiornamenti di lay-out impiantistici o effettuare nuove produzioni, similari alla tipologia già registrata, o sostanziali modifiche strutturali e/o di tipologia produttiva, deve presentare al SUAP competente una  comunicazione corredata da una relazione tecnica e da nuova pianta planimetrica con evidenziate le modifiche apportate e la disposizione delle attrezzature (lay-out), utilizzando il modello A1_ter.

L’operatore del settore alimentare deve altresì comunicare al SUAP di competenza la cessazione temporanea e/o la chiusura di attività soggette a registrazione.

La cessione di azienda deve essere comunicata dal nuovo titolare.  In questo ultimo caso (cambio di gestione a  seguito di cessione  d’azienda o di quote societarie della stessa), qualora non vengano apportate modifiche strutturali o produttive o di attrezzatura, trattandosi di attività già registrata, non è richiesta la presentazione della documentazione tecnica già in possesso dell’autorità di controllo. 

L’Azienda USL, verifica la completezza della documentazione allegata,  procede all’inserimento/aggiornamento dell’anagrafe. Il DSP dell’AUSL procede alla registrazione in anagrafe dell’attività notificata. Eventuali comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP.

I Dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL assicurano la corretta ed aggiornata gestione e archiviazione dei dati e della documentazione relativi agli operatori del settore alimentare registrati, nonché le attività del controllo ufficiale su di loro espletate e relativi esiti.


 

RICONOSCIMENTO

Sono soggetti a riconoscimento:

a) gli stabilimenti che trattano prodotti di  origine animale per i  quali sono previsti requisiti ai sensi dell’allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004, salvo quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 2 del citato regolamento; 

b) gli esercizi di commercio al dettaglio che effettuano operazioni allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, di cui alla precedente lettera a), e tale attività costituisce attività prevalente in  termini di volumi, riferiti ad un valore superiore al 40% del prodotto lavorato/anno; 

c) le attività commerciali che vendono solo a dettaglianti, con consegna diretta della merce quali cash and carry limitatamente alle attività soggette a riconoscimento; 

d) i laboratori centralizzati della grande distribuzione la cui finalità principale non è la fornitura diretta di alimenti al consumatore finale;

e) i centri imballaggio uova;

f) gli stabilimenti che trattano SOA ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

g) i centri di raccolta di materie prime per la fabbricazione di gelatine e collagene ad uso alimentare. Se in tali stabilimenti sono effettuate anche attività per le quali è previsto il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009, deve essere garantita la separazione funzionale di tali attività;

h) le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi;

i) le attività di cui all’art. 10 del reg. (CE) 183/05;

j) le attività inerenti la riproduzione animale ai sensi dei Decreti Legislativi 633/1996 e 132/2005 e dei Decreti del Presidente della Repubblica 241/1994 e 242/1994.

Alimenti destinati al consumo umano

factory2Al fine di ottenere il riconoscimento di  un nuovo stabilimento, l’operatore del settore alimentare  presenta la domanda (in bollo) in modalità telematica come da modello B1 al SUAP del Comune dove è svolta l’attività. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista, elencata nel modello allegato. Il  SUAP provvede all’inoltro telematico della documentazione al DSP dell’AUSL competente, la quale adotta modalità telematiche di ricevimento e trasmissione.

La successiva procedura, segue la disciplina dell’art. 7 DPR 160/2010, che prevede 30  gg.  per  verifica di completezza e la  richiesta di documentazione integrativa e ulteriori 30 per concludere  in procedimento adottando il provvedimento conclusivo. 

Tutte le comunicazioni al richiedente, anche in relazione alla necessità di integrazioni della documentazione richiesta, sono trasmesse esclusivamente dal SUAP. Il DSP dell’AUSL, tramite le strutture competenti, verificata la correttezza formale dell’istanza e della documentazione presentata:

– esegue un sopralluogo per verificare la  rispondenza dello stabilimento ai requisiti strutturali (infrastrutture e attrezzature), esprimendo parere favorevole al rilascio di riconoscimento condizionato o prescrivendo se necessario gli eventuali interventi di adeguamento.

– in caso di parere favorevole, trasmette al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione la copia della domanda di riconoscimento presentata dalla Ditta, accompagnata dal parere favorevole sulla rispondenza dell’impianto ai requisiti previsti e dalla scheda Sezioni/attività compilata  Il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione:

– acquisita copia della domanda relativa all’istanza di riconoscimento corredata del parere favorevole espresso dalla struttura competente del DSP e della scheda Sezioni/attività, attribuisce allo stabilimento il relativo numero di riconoscimento (approval number) utilizzando il sistema informativo del Ministero della Salute;

– comunica l’attribuzione di tale numero alla struttura competente del DSP dell’AUSL, esprimendo parere favorevole all’adozione dell’atto di riconoscimento condizionato.  Il DSP della AUSL, ricevuta la comunicazione  dell’attribuzione dell’approval number dal Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti  della Regione, adotta l’atto di riconoscimento condizionato (mod. F1) notificando l’originale al richiedente per il tramite del SUAP.

Copia dell’atto va inviata al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione, che  inserisce l’impianto nella lista nazionale degli stabilimenti riconosciuti (SINTESI) in via provvisoria. Il riconoscimento condizionato è valido per un periodo massimo di tre mesi dalla data della notifica dell’atto all’interessato, nel corso del quale lo stabilimento può svolgere la propria attività; entro tale periodo (che decorre dalla data di notifica del riconoscimento condizionato) la struttura competente del DSP esegue un nuovo sopralluogo per la verifica di conformità con particolare riferimento ai requisiti gestionali. Qualora i requisiti non risultino ancora completamente soddisfatti, invia all’interessato, e per conoscenza al Servizio Veterinario e Igiene alimenti della  Regione, una comunicazione di proroga del  riconoscimento condizionato di ulteriori tre mesi, prescrivendo i necessari adeguamenti e dando formale informazione che, ai sensi dell’  art. 3 comma b. del Reg. 854/04, non è possibile concedere ulteriori proroghe e che pertanto alla scadenza del termine, in caso di inottemperanza alle prescrizioni, l’attività sarà interdetta con revoca del riconoscimento condizionato. 

Il DSP dell’AUSL ad esito sfavorevole del  sopralluogo effettuato alla scadenza della proroga adotta il provvedimento di divieto di  prosecuzione dell’attività e la revoca del riconoscimento condizionato,  notificandolo all’interessato  per il tramite il SUAP. Copia di tale atto viene trasmessa al Servizio veterinario e igiene alimenti della Regione. Ad esito favorevole del sopralluogo, il DSP dell’AUSL adotta l’atto di riconoscimento definitivo (mod. F1); notifica l’originale  in bollo al richiedente  per il tramite il SUAP e ne invia una copia al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione.  Il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione, ricevuta copia dell’atto di riconoscimento definitivo, inserisce in via definitiva l’impianto nella lista nazionale degli stabilimenti riconosciuti.