Nuovo Regolamento sull’etichettatura dei prodotti alimentari

Nuovo Regolamento sull’etichettatura dei prodotti alimentari

La nuova normativa UE sulle informazioni alimentari ai consumatori che entrerà in vigore dal 13 Dicembre 2014 relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori cambia sensibilmente la legislazione vigente in materia di etichettatura alimentare.

 Vengono inserite numerose nuove informazioni tra cui:

–        Informazioni nutrizionali sui prodotti alimentari trasformati;

–        L’etichettatura di origine delle carni fresche di suini, ovini, caprini e pollame;

–        Migliore leggibilità cioè dimensione minima del testo;

–        Evidenza della presenza degli allergeni  es. arachidi o latte nell’elenco degli ingredienti;

–        Requisiti per le informazioni sugli allergeni che coprono anche gli alimenti non preconfezionati, compresi quelli venduti nei ristoranti e caffetterie.

Le nuove norme si applicano a decorrere dal 13 dicembre 2014.

L’obbligo di fornire informazioni nutrizionali si applica a decorrere dal 13 dicembre, 2016 .

La nuova legge combina due precedenti direttive in una sola legge:

–        2000/13/CE – Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari;

–        90/496/CEE – etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

 

Prossimi passi

Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione deve:

Adottare atti di esecuzione concernente l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per la carne non trasformati di suini, pollame, ovini e caprini, dopo una valutazione di impatto. La Commissione ha commissionato uno studio esterno per farlo.

Adottare atti di esecuzione per l’applicazione di “origine volontaria” etichettatura dei prodotti alimentari, dopo una valutazione di impatto;

Presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per la carne utilizzata come ingrediente, così come:

–        Tipi di carni diverse dalle carni bovine, suini, ovini, caprini e pollame;

–        Latte;

–        Carni utilizzate come ingrediente;

–        Gli alimenti non trasformati;

–        Prodotti solo ingrediente;

–        Ingredienti che costituiscono oltre il 50% di un alimento.

La Commissione ha commissionato uno studio esterno sull’applicazione delle norme in materia di etichettatura  “origine volontaria” dei prodotti alimentari e sulla indicazione obbligatoria del paese d’origine o il luogo di provenienza delle carni utilizzate come ingrediente.

Domande e risposte in merito all’applicazione del regolamento (UE) n ° 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori