Precisazione del Ministero sui CCP e risposta della Regione Emilia Romagna

foodhigRiportiamo la documentazione originale riguardante lo scambio di pareri tra Ministero della Salute e Regione Emilia Romagna nella, ormai nota, vicenda della presenza dei CCP nei piani di Autocontrollo.

  

Secondo il Ministero è obbligatorio individuare almeno un punto critico di controllo (ccp) all’interno del piano di Haccp anche nelle imprese dove i processi produttivi sono molto semplici altrimenti il sistema rischia di non essere gestito Secondo la Regione questo obbligo non è previsto né nel metodo HACCP sviluppato dal Codex Alimentarius, né negli standard riconosciuti a livello internazionale quali l’ISO 22000, né infine nel regolamento 852/2004.

Il ministero recita: “… l’ipotesi di poter non individuare CCP nell’analisi dei pericoli e nella valutazione del rischio nelle fasi del processo produttivo, ancorché si tratti di processi caratterizzati da un diagramma di flusso semplice, renderebbe tale ipotesi applicabile in linea di principio a tutti i processi produttivi eludendo in tal modo l’obbligo sancito dal regolamento 852/2004 e determinando condizioni nelle quali la sicurezza del processo non risulta gestita.”
A questa osservazione la Regione ha risposto con chiedendo al proprio Servizio Veterinario di verificare la presenza di almeno un CCP correttamente monitorato nei manuali di autocontrollo (HACCP) degli OSA.
Alleghiamo tutta la documentazione e ci permettiamo un piccolo commento: proprio come prevede il Codex Alimentarius (CAC RCP-1) citato dal Ministero stesso le varie fasi individuate all’interno di un processo produttivo devono essere sottoposte all’albero delle decisioni per stabilire se e quali siano punti di controllo critici. Non è previsto neppure l’opzione di dover trovare obbligatoriamente almeno un CCP (come indica la Regione).
Siamo sicuri che questa vicenda sia conseguenza di incomprensioni più che di una reale interpretazione sbagliata delle norme e speriamo che alla prima occasione si ristabilisca l’adeguatezza delle richieste degli organi di controllo a quelle delle norme cogenti di riferimenti (che sono sempre accompagnate da linee guida abbastanza chiare in merito) nonché dalle norme volontarie verso le quali sempre più aziende tendono a riferirsi. Norme che non tollerano la presenza di CCP solo per il fatto che “ce ne deve essere almeno uno” ma che entrano nel merito della singola situazione con criteri precisi e stringenti.

icopdfDOCUMENTAZIONE ORIGINALE REGIONE E.R. – MINISTERO DELLA SALUTE

 

Link ad un articolo sul medesimo argomento sul Fatto Alinentare